Il Tar ha dato ragione a un presidente di seggio (il seggio 16 del comune di Mirandola) dopo la sua cancellazione dall’albo avvenuta come conseguenza un errore commesso nell’annotazione di un voto alle elezioni politiche del 2013.
Come racconta la stampa locale all’indomani della sentenza, quel presidente non doveva essere “silurato”: il ricorso è stato inoltrato per annullare l’ordinanza della presidenza della corte d’appello di Bologna (11 febbraio 2014) con cui fu disposta la cancellazione del diretto interessato dall’albo dei presidenti di seggio.
L’uomo, laureato in Scienze Politiche, Filosofia e Giurisprudenza, era già stato presidente dell’ufficio elettorale altre cinque volte consecutive. Anche le operazioni elettorali del 24-25 febbraio 2013 si erano svolte regolarmente, ma a un anno arrivò una segnalazione dell’ufficio elettorale circoscrizionale per l’elezione della Camera in merito a “gravi irregolarità”.
Tali irregolarità consistevano in quei 775 voti registrati quando dovevano essercene 774. Posto che “il presidente della corte di appello può cancellare coloro che si sono resi responsabili di gravi inadempienze” – precisa il Tar – “non si ritiene che ricada tra le gravi inadempienze anche la sola inesattezza formale”.

